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Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile

COS'È

Il patrocinio a spese dello Stato è l’istituto che garantisce, a chi si trova in condizioni economiche disagiate ed ha necessità dell’assistenza di un legale per intraprendere un giudizio, che le spese del processo siano poste a carico dello dello Stato. Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell’ambito dei giudizi civili già pendenti o per le controversie non ancora iniziate per le quali si intende agire in giudizio.
L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio.
Per effetto dell’ammissione alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’Erario.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. n. 115/2002

CHI PUO'RICHIEDERLO

Può richiedere l'ammissione in ambito civile chi è cittadino italiano, o cittadino straniero regolarmente soggiornante, apolide (anche non residente in Italia) e gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economiche.

Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 12.838,01.

Se l'interessato vive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

DOVE SI RICHIEDE

Presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente.

COSA OCCORRE

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato occorre presentare domanda al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il processo, o il giudice davanti al quale sarà introdotto il giudizio; se il processo pende dinanzi la Corte di Cassazione la domanda deve essere presentata al Consiglio dell’ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il Consiglio dell’Ordine , valutata la fondatezza della domanda, emette un provvedimento di accoglimento, di rigetto o di inammissibilità; in caso di accoglimento trasmette copia del provvedimento all’interessato, al giudice competente ed all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate per la verifica sui redditi dichiarati.

TEMPI

Entro 10 giorni da quello in cui è stata presentata o è pervenuta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio il Consiglio dell'Ordine provvede sulla domanda.

COSTI

La richiesta non comporta alcun costo.

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