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Domande frequenti

Le domande frequenti sono una raccolta delle domande più comuni su un determinato argomento e delle relative risposte, e servono ad aiutare in modo veloce gli utenti in difficoltà o coloro che hanno fretta di ottenere una risposta ad un loro quesito.

Il circondario è la porzione di territorio dove si estende la competenza del Tribunale e, di conseguenza, della Procura della Repubblica presso il Tribunale. Spesso coincide con la provincia, come nel nostro caso.

Il distretto è la porzione di territorio dove si estende la competenza della Corte d'Appello e di tutti i Tribunali che in esso insistono. Di conseguenza, si ricava la competenza della Procura Generale e delle Procure della Repubblica da essa dipendenti. Corrisponde spesso alla regione, come nel nostro caso.

Il testimone è un individuo ritenuto a conoscenza dei fatti oggetto di un processo civile o penale. Tali fatti vengono appresi dal Giudice interrogando il testimone, che ha l’obbligo, penalmente sanzionato, di dire la verità. Chiunque, anche se minorenne, può essere citato come testimone, e in tale caso ha l’obbligo di presentarsi davanti al Giudice. La mancata comparizione può determinare l’applicazione di una sanzione pecuniaria compresa tra 100 e 1000 euro se si tratta di un processo civile (art. 103 disp. att. C.P.C.), e tra 51 e 516 euro se si tratta di un processo penale (art. 133 C.P.P.), e, in entrambi i casi, l’accompagnamento coattivo del testimone davanti al Giudice ad opera della forza pubblica. Nel caso il testimone sia impossibilitato a comparire è necessario, per evitare le sanzioni indicate, che comunichi immediatamente per iscritto (via fax, posta, telegramma o altro idoneo mezzo di comunicazione) i motivi del suo impedimento (ragioni di salute, impegni inderogabili di lavoro ecc.), accompagnandoli da documentazione idonea a comprovarli (certificato medico, dichiarazione del datore di lavoro ecc.).

Rimborsi spese. L’art. 45 D.P.R. 30.05.2002 n° 115 dispone:

I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all'interno del Comune in cui ha sede l'ufficio presso il quale essi sono sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo.

Ai testimoni residenti spetta l'indennità di € 0,36 al giorno.


L’art. 46 D.P.R. 30.05.2002 n° 115 dispone:

Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria.

Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea.

Spetta, inoltre, l’indennità di € 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l’indennità di € 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell’esame. Quest’ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.

Il rimborso avviene presentando una domanda scritta presso la Cancelleria del Giudice davanti a cui il testimone ha deposto, unitamente a copia dei titoli di viaggio. Si badi che per il rimborso del biglietto aereo è necessaria la preventiva autorizzazione del Giudice all’uso del mezzo aereo, che il testimone dovrà richiedere ed ottenere prima di procedere all’acquisto del titolo di viaggio.

La legge purtroppo non prevede altre ipotesi di indennità o rimborsi per il testimone, comprese le spese per l’uso del mezzo proprio, o per il pernottamento in albergo, o per la perdita della giornata lavorativa.

L’art. 24 della Costituzione riconosce il diritto delle persone non abbienti ad agire e difendersi in giudizio davanti a ogni giurisdizione (civile, penale, amministrativa, tributaria, giurisdizione volontaria).

Tale diritto viene attuato (articoli 74 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 30.05.2002 n°115) mediante il Patrocinio a spese dello Stato, attraverso il quale il soggetto non abbiente può farsi assistere da un avvocato scelto tra gli iscritti in un apposito albo, che verrà successivamente retribuito dallo Stato.

Il limite di reddito previsto dalla legge per usufruire di tale beneficio è pari attualmente a € 10.628,16; per calcolare il reddito utile per conseguire il beneficio vengono sommati i redditi del coniuge e dei familiari conviventi. Per il processo penale, il limite di reddito è elevato di € 1.032,91 per ogni familiare convivente fiscalmente a carico.

Per essere ammessi al beneficio è necessario presentare una apposita istanza, disponibile in questo sito nella sezione Modulistica Area civile e Modulistica Area penale.

Maggiori informazioni sul Patrocinio a spese dello Stato sono disponibili sul sito del Ministero della Giustizia.

Altro beneficio per i soggetti non abbienti è l’esenzione dal pagamento delle spese di soccombenza nei giudizi promossi davanti al Giudice del Lavoro per ottenere prestazioni previdenziali e assistenziali (ad esempio assegno di invalidità civile o ordinaria, indennità di accompagnamento o di frequenza, accertamento dello status di portatore di grave handicap, ecc.).
Tale beneficio, previsto dall’art. 152 disp. att. CPC, come riformato dall’art. 42, comma 11°, D. L. 30.09.2003 n°269, convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326, consente di evitare la condanna al pagamento delle spese processuali e di consulenza tecnica di ufficio nel caso di esito sfavorevole della causa.
Per usufruire di tale beneficio è necessario che il proprio nucleo familiare non percepisca complessivamente un reddito superiore al doppio del limite previsto per l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato (vedi sopra), ossia a € 21.256,32.
Il beneficio si consegue allegando al ricorso giudiziario un’apposita dichiarazione, firmata dall’interessato, nella quale si attesta la sussistenza del requisito in questione. Un modello per la redazione della dichiarazione è disponibile nella sezione

Ufficio competente: tutte le Cancellerie a seconda della propria competenza.

In materia civile
E' possibile richiedere copia di qualsiasi atto, documento, provvedimento depositato presso un Ufficio giudiziario; tale possibilità spetta anzitutto alle parti e ai loro difensori e, più in generale, a chiunque ne abbia interesse.

Le copie possono essere:

  • semplici - vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto, tipicamente per motivi di studio. Le copie così ottenute non hanno alcun valore legale mancando della certificazione di conformità all'originale apposta dalla Cancelleria;
  • autentiche - sono munite della certificazione di conformità all'originale e quindi hanno lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia. Vengono richieste per poter procedere alla notificazione degli atti e dei provvedimenti o per poter utilizzare gli stessi in altri procedimenti o presso altre amministrazioni pubbliche.
  • in forma esecutiva - per le sentenze e gli altri provvedimenti dell'Autorità giudiziaria definitivi o a cui il Giudice stesso o la legge riconoscano l'esecutorietà, ossia la possibilità di poter procedere all'esecuzione forzata, le copie devono essere rilasciate in forma esecutiva, con apposizione della cosiddetta Formula esecutiva da parte del Cancelliere. Esse possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori. Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto. Ulteriori copie possono essere richieste, in caso di necessità, dalla parte interessata al capo dell'Ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento, che provvede con decreto.

Richiesta di copia
Per il rilascio di copia di un atto occorre pagare, per diritti di cancelleria, una somma variabile in base al tipo della richiesta (urgente - non urgente; copia conforme – copia semplice) e al numero delle pagine che compongono l’atto.

Normativa di riferimento: Codice Procedura Civile

  • Art. 743 (Copie degli atti). Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica, ancorché l’istante o i suoi autori non siano stati parte nell’atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo.La copia d’un testamento pubblico non può essere spedita durante la vita del testatore, tranne che a sua istanza, della quale si fa menzione nella copia.
  • Art. 744 (Copie o estratti da pubblici registri). I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese.
  • Art. 745 (Rifiuto o ritardo nel rilascio). Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all’articolo precedente, l’istante può ricorrere al giudice di pace, al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni. Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all’art. 743, l’istante può ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni. Il presidente o il giudice di pace provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale.
  • Art. 746 (Collazione di copie). Chi ha ottenuto la copia di un atto pubblico a norma dell’art. 743 ha diritto di collazionarla con l’originale in presenza del depositario. Se questi si rifiuta, può ricorrere al tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni. Il giudice, sentito il depositario, dà con decreto le disposizioni opportune per la collazione e può eseguirla egli stesso recandosi nell’ufficio del depositario.

In materia penale
Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.
Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.

Normativa di riferimento: art. 116 cod. proc. pen.

Diritti di copia
Con il Decreto del Ministro della Giustizia del 9 luglio 2021, pubblicato sulla G.U. - Serie Generale n. 184 del 03/08/2021 e in vigore dal 18 agosto 2021, sono stati aggiornati gli importi del diritto di copia e del diritto di certificato, in base alla variazione dell'indice Istat nel triennio 1° luglio 2017 - 30 giugno 2020, ai sensi dell' art. 274 del D.P.R. 115/2002. La normativa è accessibile al link di seguito mentre le nuove tabelle sono reperibili nell'allegato.

Lista degli allegati"

Allegati

Chiunque ha diritto di assistere alle udienze penali e civili, che sono pubbliche a pena di nullità, tranne nei casi in cui il Giudice disponga di procedere a porte chiuse, ovvero nei processi che si svolgono nelle forme del procedimento in camera di consiglio.

Il Giudice impartisce oralmente le disposizioni necessarie per l’ordine e il decoro delle udienze, e può disporre l’allontanamento di chi contravviene alle sue prescrizioni.

Coloro che assistono all’udienza devono restare in silenzio, a capo scoperto, evitare ogni gesto o comportamento esprimente approvazione o disapprovazione (come applausi, mormorii, esclamazioni e simili).

E’ vietato introdurre nell’aula di udienza armi, bastoni o oggetti atti a offendere, e arrecare disturbo in qualunque modo.
Si raccomanda di indossare un abbigliamento decoroso, di spegnere o silenziare i telefoni cellulari, di astenersi dal consumo di gomme da masticare.

Le copie possono essere:

semplici - vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto, tipicamente per motivi di studio.
Le copie così ottenute non hanno alcun valore legale mancando della certificazione di conformità all'originale apposta dalla cancelleria.

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