E’ un istituto previsto dal legislatore al fine di consentire alle persone non abbienti, nell’ambito del processo penale, di ottenere la nomina di un avvocato e la sua assistenza (con scelta da effettuare tra gli iscritti in appositi elenchi, predisposti dai Consigli degli ordini del distretto di Corte d’Appello nel quale trovasi il Magistrato davanti al quale pende il processo), di un consulente tecnico, di un investigatore privato, con oneri a carico dello Stato.
Tali soggetti non possono chiedere o percepire alcun compenso, neanche a titolo di rimborso spese dal proprio assistito, commettendo diversamente grave illecito disciplinare.
L’ammissione, una volta ottenuta, è valida per ogni grado e fase del processo, oltre che per tutte le eventuali procedure, derivanti ed accidentali, comunque connesse.
L’ammissione produce come principale effetto quello di esentare da ogni onere inerente l’assistenza e la difesa processuale (gratuità nel rilascio delle copie degli atti processuali, anticipazioni dei compensi spettanti ai suddetti soggetti da parte dell’Erario) rimanendo comunque salvo il diritto dello Stato al recupero, nel caso di successiva revoca dell’ammissione, qualora dovessero venire meno i presupposti legittimanti l’ammissione.
Articoli dal 74 al 141 del D.P.R. 30/05/02 n.115.
CHI PUO'RICHIEDERLOLa persona sottoposta alle indagini, processata e la parte lesa di un processo penale che abbiano un reddito familiare inferiore a €. 12.838,01. Tale limite di reddito, indicati dall'articolo 76, comma 1, del D.P.R. 30/05/02 n.115, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (art. 92 D.P.R. 30/05/02 n.115).
DOVE SI RICHIEDEL’istanza va depositata dall’interessato oppure inviata per posta con raccomandata A.R. con allegazione di un documento d’identità in corso di validità:
Per quanto attiene il Dibattimento si prega di far riferimento alle indicazioni qui di seguito:
Deposito Cartaceo Istanze Ammissione al Gratuito Patrocinio - Dibattimento
| Giudici | Giudici |
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COLLEGIO |
Dott. Marco MASCIA |
| rivolgersi ai Funzionari UPP della Stanza 72 (Dr. Stefano FLORIS, Dr. Valeria ARESU) |
rivolgersi ai Funzionari UPP della Stanza 67 (Dr. Francesco Nicola MAZZEO, Francesco DERIU) |
L’istanza può anche essere presentata direttamente in udienza innanzi al Magistrato presso il quale pende il processo il quale, in tal caso provvederà immediatamente.
Per i soggetti detenuti, internati in un istituto penitenziario, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero in custodia presso un luogo di cura trova applicazione l’art. 123 c.p.p.; nel qual caso il Direttore o l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria che hanno ricevuto l’istanza la presentano ovvero la inviano a mezzo raccomandata A.R., all’Ufficio del Magistrato davanti al quale pende il processo.
Nei 10 giorni successivi alla presentazione, il Magistrato provvede con decreto motivato che viene depositato in cancelleria con avviso all’interessato e comunicazione al P.M., dichiarando :
Il provvedimento adottato è comunque ricorribile entro 20 giorni innanzi al Presidente del Tribunale o della Corte d’Appello al quale appartiene il Magistrato che lo ha pronunziato.
COSA OCCORREPresentazione di un’istanza in carta semplice sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità con autentica del difensore ovvero nelle forme dell’autocertificazione come previste dal D.P.R. 28/12/00 n.445 (con presentazione innanzi al pubblico ufficiale – cancelliere deputato alla ricezione) con allegazione di fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
L’istanza deve contenere a pena d’inammissibilità:
Entro circa 7 giorni e, comunque, entro 10 giorni come normativamente previsto.
COSTILa richiesta di ammissione al gratuito patrocinio non comporta alcun costo.