15/01/26 - Decreto del Tribunale di Oristano reso nella procedura RG 35/2025, procedure concorsuali
27/01/26 - Sentenza di omologa n. 3/2026, OCCS - Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore n.22/2025 Tribunale Oristano
05/02/26 - Sentenza n. 4/2026 del Tribunale di Oristano resa nella procedura RG 36-1/2025, Procedure Concorsuali.
14/01/25 - Sentenza n. 1/2025 pubblicata il 09/01/2025, Rep. n. 1/2025 del Tribunale di Oristano resa nella procedura RG 16/2024
20/05/25 - Decreto del Tribunale di Oristano reso nella procedura RG 15-1/2025
23/06/25 - Proposta Piano Ristrutturazione dei debiti procedura RG 14-1/2025
23/06/25 - Decreto del Tribunale di Oristano reso nella procedura RG 14-1/2025
03/07/25 - Ricorso procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante piano di ristrutturazione dei debiti - R.G. n.22/2025
03/07/25 - Note integrative dei debitori - R.G. n.22/2025
03/07/25 - Decreto Tribunale di Oristano R.G. n.22/2025 del 19.06.2025
16/07/25 - Sentenza n. R.G. L.C. 11-1/2025, Sent. n. 13/2025 pubbl. il 14/07/2025, Rep. n. 17/2025 del 14/07/2025
23/07/25 - Sentenza n. R.G. L.C. 13-1/2025, Sent. n. 12/2025 pubbl. il 14/07/2025, Cron. N. 125/2025, Rep. n. 16/2025 del 14/07/2025 – Apertura L.C.
01/08/25 - Ricorso introduttivo sovraindebitamento procedura RG 23-1/2025
01/08/25 - Decreto Tribunale di Oristano reso nella procedura RG 23-1/2025
15/09/25 - Sentenza n. 15/2025 del Tribunale di Oristano resa nella procedura concorsuale RG 15-1/2025, Rep. N.20/2025 del 12/09/2025
23/09/25 - Sentenza n. 17/2025, pubbl. il 22/09/2025, Cron. n.: 146/2025 di apertura liquidazione controllata N. R.G. L.C. 24-1/2025
23/09/25 - Sentenza revoca omologazione piano ristrutturazione debiti RG 1/2018
26/09/25 - Sentenza n. 18/2025 del Tribunale di Oristano pubbl. il 24.09.2025, Cron. n.: 148/2025 resa nella procedura N. R.G. L.C. 25-1/2025, procedure concorsuali.
15/10/25 - Decreto di apertura della procedura di concordato minore in continuità, N. R.G. 34/2025
16/10/25 - Sentenza n. 19-2025 del Tribunale di Oristano del 14.10.2025, procedura RG 14-1/2025, Procedure Concorsuali
22/10/25 - Sentenza n.20/2025 pubbl. il 16/10/2025, RG 8/2025, N.R.G. L.C. 32-1/2025
30/10/25 - Decreto del 27.10.2025 di apertura procedura di concordato minore, proc. n. 36-2025 del Tribunale di Oristano, Procedure concorsuali
11/11/25 - Sentenza N.R.G. 37/2025 del 07/11/2025, Procedure Concorsuali
10/12/25 - Sentenza n.26 del 9/12/2025, RG. P.C. n° 34/2025, Tribunale di Oristano
22/12/25 - Sentenza n. 27-2025 del Tribunale di Oristano del 16.12.2025, resa nella procedura RG 23-1/2025, procedure concorsuali.
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- Ricerca Beni Immobiliari
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Nel campo "Tribunale/Ente" selezionare "Oristano" e, successivamente, cliccare su "Cerca".
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- Calendario delle Vendite
- Per Pubblicare
Accesso alla piattaforma online "richiesta di servizi"
La richiesta dei servizi messi a disposizione da Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. può essere effettuata da un qualsiasi professionista incaricato dal Giudice, utilizzando l’apposita piattaforma "Richiesta online dei servizi", accessibile all’interno dell’Area Riservata ai professionisti di www.astegiudiziarie.it e www.astetelematiche.it, avendo cura di compilare i dati richiesti e caricare la documentazione da pubblicare.
ACCEDI ALLA PIATTAFORMA ONLINE "RICHIESTA DI SERVIZI"
L’utilizzo di questa modalità di richiesta permette di ottimizzare i tempi e l’iter di svolgimento dei servizi. Nello specifico viene garantita al professionista:
Inoltre in caso di successiva richiesta di servizi, il sistema garantisce il recupero di tutti i dati e documenti relativi alla richiesta precedente, permettendo di velocizzare la nuova richiesta.
L’accesso all’area riservata avviene tramite delle credenziali personali, univoche per l’accesso a tutti i portali di titolarità della Società (www.astegiudiziarie.it, www.astetelematiche.it, www.procedure.it).
Ove non si sia in possesso delle credenziali personali, è possibile registrarsi all’area riservata seguendo i seguenti passaggi:
Il sistema verificherà automaticamente che il codice fiscale contenuto nel certificato di firma sia identico al codice fiscale dichiarato in sede di registrazione e laddove il controllo abbia esito positivo, indirizzerà automaticamente il professionista alla pagina di impostazione password ed all'accesso all’area riservata.
In alternativa la richiesta di servizi può essere effettuata via email all’indirizzo pubblicazione@astegiudiziarie.it, allegando la documentazione da pubblicare ed il “modulo di richiesta servizi” in formato PDF o WORD, compilato in ogni sua parte.
Scarica il modulo di Richiesta Servizi (DOCX) Scarica il modulo di Richiesta Servizi (PDF)
Tempistiche di pubblicazione ed interoperabilità con il pvp
E’ essenziale rispettare il termine previsto in ordinanza per l’invio della richiesta di servizi ad Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.
A partire da febbraio 2018, in base alle specifiche tecniche che regolano le modalità di pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche (cd. PVP) del Ministero della Giustizia, tra le funzionalità del PVP è incluso anche il monitoraggio delle pubblicazioni effettuate sui siti internet di pubblicità previsti al comma 2 dell’art. 490 c.p.c.
Ai fini del corretto monitoraggio, è necessario che venga avviata preventivamente la pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche rispetto a quella su www.astegiudiziarie.it e che, nel corso dell’inserimento dell’inserzione sul Portale delle Vendite Pubbliche, allo step 5 “Siti pubblicità/Gestori Vendite” venga selezionato www.astegiudiziarie.it nell’elenco dei siti di pubblicità autorizzati su cui deve essere effettuata la pubblicità.
La Società, in base alle specifiche tecniche ministeriali, dovrà obbligatoriamente attendere il flusso dati dal Portale delle Vendite Pubbliche (che non contiene la documentazione pubblicata) inviato subito dopo l’avvio della pubblicità sul PVP, per dar corso alla lavorazione della richiesta dei servizi. Si precisa che il suddetto flusso dati ricevuto dal PVP non potrà essere alterato e che i documenti sono prodotti e trasmessi dal professionista in conformità delle normative vigenti.
Per consentire i corretti tempi di lavorazione, qualora la pubblicità sul PVP venga svolta dal professionista, è indispensabile che:
Laddove la documentazione sia conforme, la pubblicazione su www.astegiudiziarie.it viene svolta a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione del materiale e comunque entro il termine ultimo per l’avvio della pubblicità previsto in ordinanza.
Nel caso in cui vengano richiesti anche ulteriori servizi di pubblicità rispetto alla pubblicazione su www.astegiudiziarie.it (es. pubblicità di un annuncio sulle testate cartacee, invio o distribuzione di missive contenenti l’avviso di vendita, pubblicità sui portali immobiliari privati, affissione manifesti, ecc.) le tempistiche di svolgimento dei servizi possono essere diverse in base alle necessità dei vari fornitori di servizi.
Al momento dell’effettuazione dei servizi, il richiedente riceve via email un "certificato di pubblicazione" comprovante l'avvenuta pubblicità, che è sempre consultabile anche all’interno dell’area riservata del professionista richiedente su www.astegiudiziarie.it.
Privacy documentazione di cui e’ disposta la pubblicazione
In ottemperanza a quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 7 febbraio 2008 (G.U. n. 47 del 25 febbraio 2008), il professionista incaricato degli adempimenti pubblicitari deve trasmettere la documentazione preventivamente epurata delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi non previsto dalla Legge e comunque eccedente e non pertinente rispetto alle procedure di vendita in corso, in modo che gli stessi possano essere legittimamente utilizzati ai fini della pubblicazione.
In particolare, nella perizia di stima non devono essere presenti nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo e data di morte, luogo e data di matrimonio e/o divorzio, residenza, domicilio, codice fiscale, razza, religione, tendenze sessuali e politiche per le persone fisiche; denominazione della ditta, sede, codice fiscale e partita IVA legale rappresentante o amministratore per le persone giuridiche) dei soggetti di seguito indicati:
Relativamente alle fotografie, è opportuno che non contengano espliciti e diretti riferimenti alle persone fisiche, oppure alle cose mobili dalle quali sia possibile risalire con sicurezza alla esatta identità dell’esecutato(targhe, fotografie, ecc.).E’ inoltre opportuno evitare l’invio di immagini dei beni pignorati in formato panoramico, al fine di assicurare che sia inquadrato sempre ed esclusivamente il bene pignorato e di evitare confusione con immobili di terzi.
Per ogni ulteriore informazione si consiglia di consultare il testo integrale del provvedimento, disponibile anche su internet alla pagina http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1490838
- Accesso Area Riservata di Astegiudiziarie.it
- Procedure Fallimentari di Oristano
Di seguito la pagina delle "Procedure Fallimentari di Oristano" → https://www.fallimentioristano.com/
- Vetrina Immobiliare Permanente
Di seguito la pagina delle "Vetrina Immobiliare Permanente" → https://www.reteaste.it/tribunale-di-oristano
Le aste giudiziarie sono uno strumento per attuare la vendita forzata di un bene. La legge prevede che, se un privato o una società sono gravati da debiti insoluti, i loro beni possano essere oggetto di vendita forzata. Viene, così, permesso ai creditori di assicurarsi il soddisfacimento del loro avere e all'acquirente di ottenere i diritti sul bene che spettavano a colui che ha subito l'espropriazione, fatti salvi gli effetti del possesso di buona fede.
Le modalità con le quali si possono svolgere tali vendite sono di due tipi: vendita senza incanto e vendita con incanto.
La legge 28 dicembre 2005, n. 263 e la più recente legge 24 febbraio 2006, n. 52 prevedono che la modalità senza incanto sia quella che, in via preliminare, se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo, debba essere adottata. Solo in subordine, nel caso in cui l’asta senza incanto non ottenga risultati, si potrà procedere alla vendita con incanto.
Nella vendita senza incanto, (artt. 570 ss. c.p.c.), i partecipanti presentano le offerte d’acquisto in busta chiusa in Cancelleria con l’indicazione del prezzo, del tempo, del modo di pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta. Tali buste vengono, poi, aperte nell’udienza fissata per l’esame delle offerte alla presenza dei vari offerenti.
Sull’offerta, il giudice dell’esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti. Se è superiore al valore dell’immobile aumentato di un quinto, viene considerata senz’altro accolta. Se, invece, è inferiore a tale valore, il giudice non può procedere con la vendita se vi è il dissenso del creditore procedente o se ritiene che vi siano concrete possibilità di miglior vendita col sistema dell’incanto.
In caso di più offerte valide, viene indetta una gara tra gli offerenti assumendo come prezzo a base d'asta il valore dell'offerta più alta. Se, invece, la gara non può aver luogo per mancanza di adesioni da parte degli offerenti, il giudice potrà decidere se disporre la vendita a favore del maggior offerente oppure ordinare l’incanto. Il giudice dell’esecuzione, a conclusione della vendita, dispone con decreto le modalità di versamento del prezzo e il termine entro il quale deve essere effettuato tale versamento.
Nella vendita con incanto (artt. 576 ss. c.p.c.), si realizza immediatamente una gara fra i diversi offerenti. Il giudice dell’esecuzione stabilisce, con ordinanza, le modalità con le quali effettuare la vendita, il prezzo base dell’incanto, il giorno e l’ora dell’asta, la misura minima dell’aumento da apportarsi alle offerte, l’ammontare della cauzione, le modalità e il termine entro il quale il prezzo deve essere depositato.
Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base d’asta o l'offerta precedente nella misura indicata nell’ordinanza di vendita. Ogni offerente non è più tenuto per la sua offerta nel momento in cui essa è superata da un'altra, anche se poi questa viene dichiarata nulla.
Il decreto con il quale il giudice dell’esecuzione dispone il trasferimento del bene espropriato all’aggiudicatario ha l’ulteriore effetto di provocare la cancellazione di tutti i gravami quali ipoteche e pignoramenti (cosiddetto “effetto purgativo o liberatorio della vendita forzata immobiliare”) (art. 586 c.p.c.).
La nuova normativa, che ha riformato in più punti il codice di procedura civile, ha previsto, ex art. 490 c.p.c., l’obbligo di pubblicazione dell’avviso di vendita, dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima su appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto. Sarà così consentita una partecipazione più ampia alle aste giudiziarie, tradizionalmente riservate ai soli operatori professionali.
Da tali documenti, è possibile trarre informazioni utili per una partecipazione più oculata alla vendita quali la descrizione del bene, le iscrizioni e trascrizioni che gravano sullo stesso, i dati catastali e le eventuali variazioni, la destinazione d'uso del bene ed i possibili abusi riscontrati, l'eventuale stato occupazionale del bene e il valore dell'immobile con indicazione del criterio di stima usato.
Uno degli scopi di questa riforma, è proprio quello di rendere rintracciabili con maggior rapidità e al maggior numero di persone possibili le offerte in corso, permettendo anche la consultazione di tutta la documentazione relativa. La riforma, infatti, persegue modelli di speditezza, flessibilità e trasparenza come evidenziato nella Relazione illustrativa al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, (cosiddetta “legge fallimentare”), così come modificata dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 in materia di deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.
Sempre in funzione di una partecipazione consapevole, altra novità riguarda la figura del custode (art. 559 ss. c.p.c.). A differenza di quanto accadeva in precedenza, di fatto, la nomina avverrà in favore di un terzo. Ciò dovrebbe procurare molteplici vantaggi. Innanzitutto, sarà possibile visitare l’immobile e, inoltre, verrà favorita una gestione dinamica in termini di valorizzazione del fabbricato. La nomina in favore del debitore si avrà solo nelle ipotesi in cui questi occupi l’immobile o quando il giudice ritenga che la sua sostituzione non abbia alcuna utilità.
La nuova normativa è entrata in vigore a partire dall’1 marzo 2006 e verrà applicata non solo alle nuove procedure ma anche a quelle pendenti. Unica eccezione riguarda le procedure per le quali è stata già disposta la vendita, in relazione alle quali continuerà ad essere applicata la normativa precedente.